Regolamento UE 2017/1981 che modifica l’allegato III del regolamento CE 853/2004
Relativamente alle modifiche introdotte nella sezione I, capitolo VII, punto 3, lettera a) dell’allegato III del Reg. (CE) 853/2004 concernente nello specifico le temperature di trasporto delle carni, gli OSA (operatori del settore alimentare) che, per motivi tecnologici, intendano effettuare il trasporto delle carni suine prima che sia stata raggiunta la temperatura di 7° C prescritta dal Regolamento 853/2004, dovranno presentare alle Autorità sanitarie territorialmente competenti una richiesta specifica per poter effettuare il trasporto a caldo della carne.
La domanda, che non richiede la descrizione delle motivazioni tecnologiche, dovrà essere formulata all’ASL competente da parte dell’OSA del macello/sezionamento che spedisce la carne, utilizzando il modello che potrai richiedere al nostro personale dedicato.
Le autorità Competenti, a seguito della suddetta istanza, provvedono a rilasciare sul medesimo modello la propria autorizzazione, che potrà essere utilizzata a supporto di tutte le spedizioni effettuate in condizioni simili fino a che siano mantenute tali esigenze ovvero fino a revoca del provvedimento da parte della ASL competente sul macello/sezionamento.
Ulteriore novità molto importante:
sulla documentazione commerciale di accompagnamento delle carni devono essere riportati i dati identificativi della partita (taglio, peso, bollatura sanitaria) nonché il destinatario,
ma novità….
la data e l’ORA della spedizione per consentire l’eventuale verifica del rispetto dei tempi di trasporto previsti da parte delle Autorità competenti sia in itinere che nello stabilimento di destinazione.
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Richiedi il modello a: qc@gemchimica.com