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DGR 13-4341 ATTUAZIONE PIANO REGIONALE AMIANTO: IL NS. PERSONALE HA OTTENUTO L’ABILITAZIONE AL RUOLO DI REDATTORE PIANO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE E RESPONSABILE PER IL CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI IN AMIANTO

Il DM 6/9/1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto” prevede al capitolo 4 che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge deve:

 

designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

– tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato;

– garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

– fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;

– nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.

Con la DGR 12 dicembre 2016, n. 13-4341 la Regione Piemonte ha definito i programmi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi degli operatori che effettuano attività di bonifica, smaltimento dell’amianto, controllo e manutenzione andando di fatto a definire due nuove figure professionali:

–  Colui che è abilitato alla redazione del piano di monitoraggio e manutenzione;

–   Il responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali in amianto.

 

Pertanto il proprietario dell’immobile, a partire dal 19/1/2018, avendo l’obbligo, ai sensi del DM 6/9/1994, di designare una figura con compiti di controllo e coordinamento  o effettua il corso abilitativo previsto dalla DGR 13-4341 o  dovrà rivolgersi a professionisti che hanno conseguito tale titolo abilitativo.

 

Si precisa  inoltre che la Legge Regionale Piemonte n° 30/2008 prevede all’art 9 comma 1 che i soggetti pubblici e i privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto comunicano tale presenza all’ASL competente per territorio.